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D.P.R. 21/12/1999 n. 554Art. 150 -Definizione delle controversie 1. Nel caso in cui gli atti contrattuali o apposito compromesso prevedono che le eventuali controversie insorte tra la stazione appaltante e l’appaltatore siano decise da arbitri, il giudizio è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell’art. 32 della Legge. L’arbitrato ha natura rituale. 2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nomina l’arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 810, comma 2, del codice di procedura civile. 3. Ad iniziativa della parte più diligente, gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell’ambito dell’albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. 4. Le parti possono determinare la sede del collegio arbitrale in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera Arbitrale per i lavori pubblici. 5. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all’art. 32, secondo comma, della Legge. 6. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. Art. 151 -Camera Arbitrale per i lavori pubblici 1. La Camera Arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta dell’albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento del collegio arbitrale disciplinato dall’art. 150. (Seguiva un periodo non ammesso al «Visto» della Corte dei Conti). 2. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente ed il Consiglio Arbitrale. 3. Il Consiglio Arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall’Autori tà per la vigilanza sui lavori pubblici fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia, al fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto; al suo interno l’Autorità sceglie il Presidente. L’incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all’Autorità stessa. Il Presidente e i Consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal successivo comma 8. 4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Camera Arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall’Autorità. 5. Possono essere ammessi all’albo degli arbitri della Camera Arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio, nel numero fissato dal Consiglio della Camera Arbitrale, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo; b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi; d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare competenza nella materia dei lavori pubblici. 6. La Camera Arbitrale cura altresì la tenuta dell’elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all’elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 5, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali. 7. I soggetti di cui al comma 5, lettere b), c), e d), nonché al comma 6 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal Consiglio Arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell’albo degli arbitri e nell’elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione. 8. L’appartenenza all’albo degli arbitri e all’elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all’albo gli arbitri non possono svolgere l’incarico di arbitro di parte in altri giudizi arbitrali, e per lo stesso periodo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi. 9. In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse. 10. Il compenso per lo svolgimento dell’incarico arbitrale da parte di tutti i componenti del collegio è determinato dal Consiglio Arbitrale secondo parametri fissati in via generale tenendo conto del valore delle controversie e della complessità delle questioni. (Seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei Conti). 11. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera Arbitrale per la decisione delle controversie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai sensi dell’art. 4, comma 10 quinquies della Legge con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica all’unità previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al fine del pagamento delle spese (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei Conti) e del compenso agli arbitri. 12. La Camera Arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all’Autorità e all’Osservatorio. TITOLO XI Contabilità dei lavori CAPO I Scopo e forma della contabilità Art. 152 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti 1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni a) lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall’appalto: b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all’art. 17, comma 1, lettera b) punto 11; c) allacciamenti ai pubblici servizi; d) maggiori lavori imprevisti; e) incremento del prezzo chiuso ai sensi dell’art. 26, comma 4, della Leg ge; f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili; g) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornalie ra, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi; h) spese per attività di consulenza o di supporto; i) spese per commissioni giudicatrici; l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all’art. 124, comma 4; m) spese per collaudi; n) imposta sul valore aggiunto; o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d’arte. 2. Per disporre, durante l’esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), è necessaria l’autorizzazione delle stazioni appaltanti. Art. 153 - Lavori in economia contemplati nel contratto 1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d’asta. Art. 154 - Lavori di manutenzione 1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l’importo dei lavori da eseguire ecceda l’importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l’ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all’originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 EURO. 2. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante. Art. 155 - Accertamento e registrazione dei lavori 1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all’esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa. 2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa. 3. L’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell’importo dei medesimi, nonché dell’entità dei relativi fondi, l’ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado; a) di rilasciare prontamente gli stati d’avanzamento dei lavori ed i certifi cati per il pagamento degli acconti; b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate; c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi. 4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Art. 156 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili 1. I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati d’avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione. 2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d’avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori. 3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall’appaltatore. 4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento. Art. 157 - Giornale dei lavori 1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori. 2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
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